
Il Fatto
Un lavoratore, a seguito di un licenziamento e della mancata attuazione della reintegrazione ordinata giudizialmente, adiva il Tribunale con due distinti ricorsi per ottenere somme a titolo di risarcimento del danno, differenze contributive, retribuzioni e spettanze di fine rapporto.
Il Tribunale, e la Corte d’Appello accoglievano la domanda limitatamente al TFR, rigettando le restanti pretese.
Il lavoratore ricorreva per cassazione lamentando, la mancata integrazione del contraddittorio verso l ente previdenziale e l’erronea valutazione della cessazione dell’attività aziendale.
Il Diritto
La corte rileva che la parte soccombente non ha interesse a far valere la mancata partecipazione del litisconsorte necessario quando da tale integrazione non trarrebbe alcun vantaggio concreto nel giudizio e la pronuncia risulterebbe inutiliter data, dovendo prevalere il principio di ragionevole durata del processo.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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