Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 662

di Benedetta Cargnel | 11 Settembre 2026
Rassegna di Giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 662

Il Fatto

Veniva adito il Tribunale per ottenere la declaratoria di prescrizione dei crediti portati da alcune cartelle esattoriali INAIL e INPS, sul presupposto che l intimazione di pagamento fosse stata notificata oltre il termine quinquennale dall’ultimo atto interruttivo, costituito da un pignoramento presso terzi.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, escludendo l’applicazione della sospensione straordinaria della prescrizione per 542 giorni ex art. 68 D.L. n. 18/2020 e ritenendo operante una sospensione inferiore.

Gli enti impositori e l agente della riscossione ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che la disciplina speciale dettata dall’art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 non si limita a sospendere i termini dei versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione, ma estende la propria efficacia anche alla notificazione dell’intimazione di pagamento. In forza del combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, la sospensione della prescrizione opera per un termine prorogato di 542 giorni per le intimazioni pendenti all’8 marzo 2020 e non in scadenza entro il 31 dicembre degli anni di sospensione.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali valutazione, la corte pertanto accoglie il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione ribadisce che la sospensione della prescrizione per 542 giorni si applica anche alle intimazioni di pagamento, accogliendo il ricorso degli enti impositori.