
Il Fatto
Un datore di lavoro adiva l’autorità giudiziaria opponendosi a un verbale di accertamento dell’INPS che aveva disconosciuto la natura domestica dei rapporti di lavoro stipulati e chiedendo la riduzione delle relative sanzioni civili.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, accertando che le prestazioni lavorative venivano rese a favore di terzi anziani e non nell’interesse della vita familiare del datore medesimo.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 339 del 1958 e dell’art. 1 del D.P.R. n. 1403 del 1971, la configurazione del rapporto di lavoro domestico presuppone indefettibilmente che l'attività sia prestata in modo continuativo o prevalente presso il datore di lavoro e risulti funzionale a soddisfare i bisogni della vita familiare di quest'ultimo. Di conseguenza, non è qualificabile come domestica la prestazione resa a favore di terzi rispetto alla parte datoriale, ostandovi la conseguente scissione soggettiva che snaturerebbe la ratio di marcata specialità dell'istituto e del correlato regime contributivo agevolato; la corte ribadisce inoltre la corretta applicazione delle sanzioni civili stante il consolidato quadro giurisprudenziale e l'assenza di obiettiva incertezza.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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