
Il Fatto
Veniva proposta opposizione avverso un’intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali omessi.
Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione per tardività, mentre la Corte d’Appello riformava integralmente la decisione, ritenendo ammissibile l'azione ed accogliendo l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale sul presupposto che operasse la sola sospensione dei termini di versamento pari a 311 giorni.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la disciplina dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020 non si limita a regolare la sospensione dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione, ma si estende alla notifica dell’intimazione di pagamento. Ne consegue che la sospensione della prescrizione è disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, in base al quale le intimazioni di pagamento non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono prorogate di 542 giorni, mentre quelle in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023. Poiché la corte territoriale ha erroneamente applicato la sospensione dei termini di versamento anziché il termine di sospensione della prescrizione, la corte accoglie il ricorso.

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