Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 662

di Benedetta Cargnel | 11 Settembre 2026
Rassegna di Giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 662

Il Fatto

Veniva proposta opposizione avverso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio resa in sede di accertamento tecnico preventivo, con cui era stata esclusa la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'assegno di invalidità.

Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo esaustiva la perizia e non idonee le censure della parte ricorrente, che ricorreva per cassazione lamentando, tra l'altro, l'omessa valutazione di due referti medici sopravvenuti che attestavano l'aggravamento delle condizioni sanitarie.

Il Diritto

La corte osserva che la mancata considerazione dei referti medici prodotti con il ricorso in opposizione, successivi alle indagini dell'ausiliare e idonei a comprovare un peggioramento delle patologie, integra la violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Tale disposizione impone infatti al giudice di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante e comporta, anche laddove detti elementi siano ritenuti irrilevanti, il dovere di motivare in modo adeguato sulla loro incidenza onde escludere ulteriori accertamenti peritali.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni