
Il Fatto
Veniva proposta opposizione avverso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio resa in sede di accertamento tecnico preventivo, con cui era stata esclusa la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'assegno di invalidità.
Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo esaustiva la perizia e non idonee le censure della parte ricorrente, che ricorreva per cassazione lamentando, tra l'altro, l'omessa valutazione di due referti medici sopravvenuti che attestavano l'aggravamento delle condizioni sanitarie.
Il Diritto
La corte osserva che la mancata considerazione dei referti medici prodotti con il ricorso in opposizione, successivi alle indagini dell'ausiliare e idonei a comprovare un peggioramento delle patologie, integra la violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Tale disposizione impone infatti al giudice di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante e comporta, anche laddove detti elementi siano ritenuti irrilevanti, il dovere di motivare in modo adeguato sulla loro incidenza onde escludere ulteriori accertamenti peritali.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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