Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 662

di Benedetta Cargnel | 11 Settembre 2026
Rassegna di Giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 662

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato operato dall'INPS a seguito di verbale di accertamento ispettivo.

Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello, in accoglimento del gravame proposto dall'ente previdenziale, dichiarava inammissibile l'azione in quanto il giudizio non poteva svolgersi senza la presenza della parte datoriale, quale litisconsorte necessario.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che, in tema di omissioni contributive, il lavoratore non ha diritto di agire direttamente verso l'ente previdenziale per imporre la regolarizzazione della propria posizione contributiva, neppure a fronte dell'inadempimento o dell'inerzia dell'istituto a seguito di specifica denuncia, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla perdita delle prestazioni ovvero chiedere all'ente la costituzione di una rendita vitalizia. Qualora intenda far verificare la sussistenza e le caratteristiche del vincolo lavorativo ai fini dell'obbligo previdenziale, il lavoratore ha dunque l'onere di instaurare la controversia nei confronti della parte datoriale, potendo evocare in giudizio l'INPS al solo fine di far accertare l'infondatezza dei recuperi contributivi formalizzati nel verbale ispettivo.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore ricorre per cassazione dopo che la Corte d’Appello dichiara inammissibile la sua azione contro l'INPS per il disconoscimento del rapporto di lavoro. La Cassazione rigetta il ricorso, confermando che il lavoratore deve agire contro il datore di lavoro.