
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato operato dall'INPS a seguito di verbale di accertamento ispettivo.
Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello, in accoglimento del gravame proposto dall'ente previdenziale, dichiarava inammissibile l'azione in quanto il giudizio non poteva svolgersi senza la presenza della parte datoriale, quale litisconsorte necessario.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che, in tema di omissioni contributive, il lavoratore non ha diritto di agire direttamente verso l'ente previdenziale per imporre la regolarizzazione della propria posizione contributiva, neppure a fronte dell'inadempimento o dell'inerzia dell'istituto a seguito di specifica denuncia, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla perdita delle prestazioni ovvero chiedere all'ente la costituzione di una rendita vitalizia. Qualora intenda far verificare la sussistenza e le caratteristiche del vincolo lavorativo ai fini dell'obbligo previdenziale, il lavoratore ha dunque l'onere di instaurare la controversia nei confronti della parte datoriale, potendo evocare in giudizio l'INPS al solo fine di far accertare l'infondatezza dei recuperi contributivi formalizzati nel verbale ispettivo.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati