
Il Fatto
Un dipendente pubblico veniva sottoposto a procedimento disciplinare, successivamente sospeso a causa della pendenza di un giudizio penale per i medesimi fatti. A seguito della conclusione del processo penale con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, la Pubblica amministrazione riattivava il procedimento e irrogava la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Il lavoratore adiva il giudice del lavoro eccependo la decadenza dall’azione disciplinare per intempestività della riattivazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello riformava la decisione ritenendo tempestiva la ripresa del procedimento, sul presupposto che il termine perentorio di sessanta giorni decorresse dal momento in cui l’Ufficio competente avesse ricevuto formale comunicazione della sentenza irrevocabile da parte della cancelleria del giudice penale.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine di decadenza previsto per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso decorre dalla comunicazione al datore di lavoro del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione da parte della cancelleria del giudice. Tale comunicazione costituisce infatti l’evento certo idoneo a garantire il rispetto del principio di certezza. La corte precisa altresì che la modifica normativa che ha esplicitato la provenienza da parte della cancelleria non ha portata innovativa ma interpretativa del testo previgente, e che il termine decadenziale stabilito dalla legge opera soltanto in caso di riattivazione successiva al passaggio in giudicato della decisione penale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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