
Il Fatto
Un dirigente medico impugnava le sanzioni conservative deducendo la violazione del diritto di difesa in relazione alla prima sanzione, per mancato differimento dell’audizione a causa di uno stato di malattia, e contestava nel merito la sussistenza e la gravità degli addebiti relativi alla seconda sanzione.
Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande, ritenendo legittime le sanzioni irrogate.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la mancata audizione del dipendente dà luogo alla nullità della sanzione disciplinare solo ove sia dimostrato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa. È onere del lavoratore provare di non aver potuto presenziare per una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto, non costituendo ogni stato di malattia un impedimento grave e oggettivo. La corte rileva inoltre che la valutazione della gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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