Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 7 agosto 2026, n. 659

di Benedetta Cargnel | 7 Agosto 2026
Rassegna di Giurisprudenza 7 agosto 2026, n. 659

Il Fatto

Un dirigente medico adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del mancato tempestivo riconoscimento della qualità di vincitore di un concorso pubblico da parte dell’azienda sanitaria datrice di lavoro, intervenuto soltanto anni dopo a seguito di diversi giudizi amministrativi. Il lavoratore lamentava, tra le varie voci, il danno da perdita di chance per il mancato sviluppo di carriera, la perdita di introiti da attività intramoenia e il danno alla professionalità e all’immagine.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello riformava la decisione rigettando le pretese risarcitorie.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il danno da perdita di chance per mancata progressione di carriera richiede un idoneo supporto di allegazione e di prova circa gli elementi idonei a dimostrare che l’inquadramento tardivo abbia concretamente precluso la partecipazione o penalizzato l’esito di concorsi per incarichi superiori. La corte rileva inoltre che l’accertamento della condotta di non contestazione costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito. Con riguardo alla retribuzione di risultato e alla perdita di opportunità professionali e di attività intramoenia, la spettanza dei relativi compensi o danni presuppone l’allegazione e la prova di elementi specifici e dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi o della perdita di utilità concrete.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un dirigente medico richiedeva il risarcimento per danni derivanti da ritardo nel riconoscimento della vittoria in un concorso. La Cassazione rigetta il ricorso, sottolineando la necessità di prove specifiche per i danni lamentati.