Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 660

di Benedetta Cargnel | 28 Agosto 2026
Rassegna di Giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 660

Il Fatto

Un dipendente pubblico, dopo aver lavorato per due diversi datori pubblici, adiva il Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto alla liquidazione di un unico trattamento di fine servizio calcolato sull'intera anzianità di maturazione e commisurato all'ultima retribuzione.

Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro e accoglieva la domanda nei confronti dell'ente previdenziale. La Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo l'ente previdenziale unico legittimato passivo ed escludendo l'esame della domanda riconvenzionale svolta dal datore di lavoro per la restituzione di somme corrisposte a titolo di TFR per difetto di connessione per titolo.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la corretta individuazione del soggetto legittimato passivo rispetto alla domanda di unica liquidazione del trattamento di fine servizio non determina una deroga alle regole del simultaneus processus. Infatti, qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli la trattazione congiunta, in attuazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. I giudici di merito hanno omesso di fornire un'adeguata motivazione sulle ragioni di deroga alle regole di cui all'art. 36 c.p.c., avendo erroneamente sovrapposto il tema della legittimazione passiva con quello dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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