
Il Fatto
Un lavoratore adiva il giudice per ottenere la restituzione di somme recuperate dalla Pubblica amministrazione datrice di lavoro a titolo di arretrati retributivi indebiti, fondando la pretesa su una clausola di non ripetibilità contenuta in un contratto integrativo regionale.
Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello la accoglieva ritenendo operante il divieto di recupero economico.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione lamentando, tra l'altro, l'omesso esame della stipula di un successivo contratto integrativo privo di tale clausola.
Il Diritto
La corte osserva che la Pubblica amministrazione è tenuta al dovere inderogabile di ripetere l'indebito oggettivo, salvo che la clausola non sia interpretata quale regolamentazione negoziale degli effetti economici del recepimento contrattuale. Nondimeno, la mancata valutazione circa la sopravvenienza di un nuovo contratto integrativo che non riproduca la clausola di non ripetizione integra un omesso esame di un fatto storico decisivo, spettando al giudice di merito accertare la validità e l'efficacia dei contratti succedutisi nel tempo.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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