
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per chiedere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello superiore.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda evidenziando che l'adibizione alle mansioni superiori era avvenuta per periodi singolarmente inferiori a novanta giorni, intervallati da riposi, ferie e visite mediche, per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il diritto alla promozione automatica presuppone la prova della vacanza del posto o l'insussistenza della funzione sostitutiva. Grava interamente sul lavoratore l'onere di provare che il personale sostituito fosse assente senza diritto alla conservazione del posto. L'ipotesi di condotta fraudolenta del datore di lavoro volta a evitare la maturazione dell'inquadramento superiore mediante periodi reiterati e inferiori al limite legale presuppone l'assenza della funzione sostitutiva, la cui presenza rende inconfigurabile in radice la frode alla legge. I giudici di merito hanno accertato con rigore l'effettiva funzione sostitutiva e l'assenza di un intento abusivo programmatico o di una vacanza di organico.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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