Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 660

di Benedetta Cargnel | 28 Agosto 2026
Rassegna di Giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 660

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare il proprio diritto all'assunzione presso una società subentrata nella gestione di un servizio e per ottenere la condanna della stessa al risarcimento del danno per mancata costituzione tempestiva del rapporto di lavoro.

Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello la accoglieva, riconoscendo il diritto all'assunzione e condannando la società al risarcimento dei danni parametrati sulle retribuzioni non percepite dalla maturazione dell'obbligo.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione lamentando l'omesso esame della circostanza, ritualmente allegata e documentata, relativa alla successiva assunzione a tempo indeterminato del dipendente presso altra ditta e la conseguente errata quantificazione del danno senza tener conto dell'aliunde perceptum.

Il Diritto

La corte ricorda che il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l’assunzione è tenuto a risarcire il danno subito dal lavoratore durante il periodo di inadempienza, commisurato alle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, salvo che il datore di lavoro provi lo svolgimento di un'altra attività lavorativa nelle more. Ai fini della quantificazione dell'aliunde perceptum, a fronte di allegazioni e produzioni probatorie che attestino la nuova occupazione del dipendente, il giudice di merito deve valorizzare tali risultanze e invitare le parti a integrare la documentazione reddituale, attivando ove necessario i poteri istruttori ufficiosi ex art. 437 c.p.c.

Poiché i giudici di merito hanno omesso di motivare e valutare il fatto storico decisivo dello svolgimento di altra attività lavorativa, la corte accoglie il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del datore di lavoro, condannando la Corte d’Appello per non aver considerato l’assunzione del lavoratore presso altra ditta, rilevante per la quantificazione del danno.