Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 660

di Benedetta Cargnel | 28 Agosto 2026
Rassegna di Giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 660

Il Fatto

Un professionista proponeva opposizione avverso un avviso di addebito emesso da INPS per contributi e sanzioni dovuti alla Gestione separata.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione per intervenuta prescrizione, mentre la Corte d’Appello riformava la decisione ritenendo il credito non prescritto sia per effetto della proroga dei termini di pagamento sia per la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., ricollegata all’omessa compilazione del quadro RR.

Il professionista ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento di scadenza del termine per il relativo pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’omessa compilazione del quadro RR non determina automaticamente la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., poiché l’operatività di tale causa di sospensione richiede l’accertamento in concreto di una condotta intenzionalmente volta a occultare il debito, tale da rendere impossibile per l’ente previdenziale l’esercizio del diritto attraverso gli ordinari poteri di controllo e incrocio dei dati.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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