
Il Fatto
Un lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della società datrice di lavoro a seguito di dimissioni volontarie, chiedendo l’ammissione dell’intero credito maturato a titolo di TFR.
Il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda, escludendo l’ammissione del credito per TFR sul presupposto del difetto di prova del quantum spettante.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il credito per TFR è esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro e che il lavoratore ha diritto all’ammissione dello stesso allo stato passivo del datore di lavoro insolvente per ottenerne il pagamento dal Fondo di Garanzia INPS, il quale subentra in surroga nei diritti del lavoratore.
La corte precisa inoltre che la normativa in materia di previdenza complementare e Fondo di Tesoreria attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di erogare la prestazione e di versare la relativa contribuzione, trattandosi di un rapporto trilaterale. Di conseguenza, il lavoratore e pienamente legittimato ad ammettere allo stato passivo del fallimento le quote di TFR maturate e non versate dal datore di lavoro, risultando irrilevante il periodo di maturazione temporale del credito ai fini dell’ammissione.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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