Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 660

di Benedetta Cargnel | 28 Agosto 2026
Rassegna di Giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 660

Il Fatto

Un professionista adiva il Tribunale per contestare la richiesta di pagamento di contributi previdenziali omessi avanzata dall’ente di previdenza competente.

Il Tribunale accoglieva solo parzialmente il ricorso in punto di prescrizione di alcune sanzioni e la corte d appello confermava la decisione di primo grado rigettando l’appello del lavoratore.

Il professionista ricorreva per cassazione lamentando l’inesistenza della notifica della cartella via PEC poiché inviata da indirizzo non presente nei pubblici registri e l’irregolarità delle notifiche degli atti prodromici tramite servizio postale ordinario senza seconda raccomandata informativa, la prescrizione dei contributi.

Il Diritto

La corte osserva che la notifica a mezzo PEC effettuata dalla Pubblica amministrazione da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, in assenza di allegazione di un concreto pregiudizio sostanziale al diritto di difesa. In materia di notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art 26 del D.P.R. n 602 del 1973, il procedimento si perfeziona con la sola ricezione dell’atto senza necessità di invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme sul servizio postale ordinario e la presunzione di conoscenza di cui all’art 1335 c.c., con conseguente validità degli atti interruttivi della prescrizione decennale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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