
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per chiedere l'erogazione del ticket spettante per i disagi riscontrati sul cantiere, sospeso dalla società a seguito di recesso unilaterale dall'accordo aziendale a tempo indeterminato.
Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’Appello riformava la decisione, condannando la società al pagamento delle somme dovute e ritenendo l'emolumento irriducibile in quanto volto a compensare i disagi nell’esecuzione della prestazione.
La società ricorreva per cassazione, sostenendo la legittimità del recesso unilaterale e la riducibilità della voce retributiva in ragione dell'eliminazione della situazione di disagio.
Il Diritto
La corte osserva che, sebbene nei contratti di durata a tempo indeterminato il recesso unilaterale rappresenti una causa estintiva ordinaria volta ad evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio secondo buona fede, le valutazioni relative all'interpretazione della clausola e alla natura dell'emolumento spettano al giudice di merito. Qualora l'origine del beneficio economico sia collegata alla conformazione geografica del territorio, ossia a un fattore morfologico immodificabile, l'emolumento costituisce una condizione per l'irriducibilità del trattamento economico.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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