
Il Fatto
Una società si opponeva a una cartella di pagamento dell'INPS relativa a contributi di maternità.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, accoglieva l'opposizione solo parzialmente per il periodo coperto da un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un altro giudizio, respingendo la domanda per il periodo antecedente.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione, sostenendo l'estensione degli effetti del giudicato esterno anche ai periodi contributivi precedenti in quanto facenti parte di un unico maxi periodo.
Il Diritto
La corte ricorda che in materia di obbligazioni contributive l'accertamento sulla qualità soggettiva della parte obbligata contenuto in una sentenza passata in giudicato non può spiegare efficacia riflessa per i periodi cronologicamente anteriori a quello oggetto di accertamento, ma esclusivamente per quelli successivi. Inoltre, la diversità dei periodi di debenza, pur nell'identità del rapporto, fa configurare diversi rapporti contributivi, escludendo l'estensione del giudicato.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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