Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 31 luglio 2026, n. 658

di Benedetta Cargnel | 31 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 31 luglio 2026, n. 658

Il Fatto

Un lavoratore, ottenuto l’annullamento del licenziamento con ordine di reintegra e risarcimento del danno, notificava un precetto per ottenere l’intero importo dovuto dopo che il datore di lavoro aveva trattenuto le somme precedentemente erogate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

La società datrice si opponeva e la Corte d’Appello rigettava l’opposizione ritenendo che il controcredito relativo al preavviso dovesse essere fatto valere nel giudizio di impugnativa del licenziamento.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che la reintegrazione del lavoratore comporta la ricostituzione del rapporto ed è logicamente incompatibile con l’indennità sostitutiva del preavviso, che presuppone invece la cessazione del rapporto stesso. Di conseguenza, l’insorgere del credito restitutorio in favore del datore di lavoro scaturisce dalla stessa sentenza di reintegra, configurandosi come un fatto estintivo sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale e, in quanto tale, legittimamente deducibile come motivo di opposizione in sede esecutiva.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore reintegrato dopo licenziamento annullato. Datore di lavoro può opporsi al precetto per trattenere indennità sostitutiva del preavviso, deducendolo come fatto estintivo sopravvenuto in sede esecutiva. Cassazione accoglie ricorso.