
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale impugnando il licenziamento disciplinare irrogatogli per una presunta falsa attestazione della presenza in servizio e allontanamento ingiustificato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda del dipendente, confermando l'illegittimità del recesso e rilevando sia la competenza territoriale del giudice del luogo di effettivo svolgimento della prestazione, sia l'insussistenza di condotte fraudolente, trattandosi di uno spostamento temporaneo rientrante nelle mansioni e sanzionabile al più in via conservativa.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la competenza per territorio nel pubblico impiego contrattualizzato si determina in base al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio e non in relazione alla sede della direzione generale dell'ente. La corte rileva inoltre che le censure relative alla valutazione della gravità della condotta e alla sussistenza dell'allontanamento ingiustificato mirano ad una inammissibile rivalutazione dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza d'appello appare esente da vizi logici o giuridici.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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