
Il Fatto
Un dirigente responsabile dell'area amministrazione, finanze e fiscale impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli per non aver svolto le attività di sua competenza relative alla gestione di un avviso di accertamento fiscale di ingente valore e per non aver proposto la designazione di un professionista esterno per l'impugnazione.
Il giudice del rinvio rigettava l'impugnativa rilevando la competenza della direzione diretta dal lavoratore, la sua conoscenza dell'atto, la gravità della condotta omissiva che aveva causato un ingente danno patrimoniale e la rottura del vincolo fiduciario, escludendo qualsiasi collegamento con precedenti denunce effettuate dal dipendente.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la tutela prevista per il whistleblower sanziona le reazioni disciplinari correlate alle denunce di illeciti, ma non esonera il lavoratore da responsabilità per condotte omissive autonome e non collegate funzionalmente alle segnalazioni effettuate. La corte osserva inoltre che la valutazione del materiale probatorio, l'accertamento della gravità della condotta e la sussistenza della giusta causa spettano esclusivamente al giudice di merito. Infine, la corte precisa che il raddoppio del contributo unificato trova applicazione anche nel giudizio di rinvio in caso di rigetto integrale delle domande dell'impugnante.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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