Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 31 luglio 2026, n. 658

di Benedetta Cargnel | 31 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 31 luglio 2026, n. 658

Il Fatto

Un lavoratore, beneficiario  dell'incentivo all'auto-imprenditorialità ex art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015, adiva il giudice del lavoro per ottenere la riliquidazione della prestazione.

La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che nel caso di specie l'oggetto del contendere, sin dal ricorso introduttivo di primo grado, era l'esatta determinazione quantitativa della base imponibile per una prestazione (la NASpI anticipata) già pacificamente riconosciuta dall'ente previdenziale. La successiva precisazione del lavoratore volta a includere anche i periodi di CIG a zero ore pagati direttamente dall'INPS (emersi solo dopo l'esame dei conteggi allegati dall'Istituto), costituisce una mera specificazione quantitativa dell'unico fatto costitutivo già dedotto, formulato originariamente in termini ampi e comprensivi di ogni periodo di integrazione salariale dell'ultimo quadriennio.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello accoglie la domanda di un lavoratore per la riliquidazione dell'incentivo all'auto-imprenditorialità, rigettando il ricorso dell'INPS. La disputa riguardava la base imponibile della NASpI anticipata.