
Il Fatto
Un lavoratore, beneficiario dell'incentivo all'auto-imprenditorialità ex art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015, adiva il giudice del lavoro per ottenere la riliquidazione della prestazione.
La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che nel caso di specie l'oggetto del contendere, sin dal ricorso introduttivo di primo grado, era l'esatta determinazione quantitativa della base imponibile per una prestazione (la NASpI anticipata) già pacificamente riconosciuta dall'ente previdenziale. La successiva precisazione del lavoratore volta a includere anche i periodi di CIG a zero ore pagati direttamente dall'INPS (emersi solo dopo l'esame dei conteggi allegati dall'Istituto), costituisce una mera specificazione quantitativa dell'unico fatto costitutivo già dedotto, formulato originariamente in termini ampi e comprensivi di ogni periodo di integrazione salariale dell'ultimo quadriennio.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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