Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 31 luglio 2026, n. 658

di Benedetta Cargnel | 31 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 31 luglio 2026, n. 658

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l'esistenza di un'interposizione vietata di manodopera, di un appalto illecito o di una somministrazione irregolare, chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo alla società utilizzatrice, con condanna del datore di lavoro interposto al pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale  e la Corte d’Appello accoglievano le domande.

La società utilizzatrice ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che il termine di decadenza previsto per l'impugnazione nei casi di interposizione di manodopera decorre esclusivamente dalla data in cui sia intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui risulti la cessazione della dissociazione datoriale. La corte osserva inoltre che l'accertamento dell'effettivo datore di lavoro attiene a un fatto e, come tale, è estraneo alla disciplina della prescrizione estintiva, la quale riguarda solo i diritti di credito derivanti dall'accertamento stesso. Infine, le censure relative all'esistenza e alla validità dei contratti di appalto investono la valutazione delle prove, profilo precluso in sede di legittimità.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La corte conferma l'accertamento dell'interposizione vietata, rigettando il ricorso della società utilizzatrice. Il termine di decadenza decorre solo da un atto scritto che cessi la dissociazione datoriale.