Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 31 luglio 2026, n. 658

di Benedetta Cargnel | 31 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 31 luglio 2026, n. 658

Il Fatto

Un lavoratore, precedentemente assunto pressa una cooperativa, adiva il Tribunale per ottenere l'assunzione presso un'azienda speciale, istituita da un ente comunale al fine di internalizzare i servizi sociali e assorbire il personale a tempo indeterminato già impiegato dalle cooperative appaltatrici. Il ricorrente lamentava di essere stato illegittimamente escluso dal transito immediato, in quanto erroneamente classificato come lavoratore addetto alle sostituzioni anziché come titolare di un rapporto stabile.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado,  rigettava la pretesa del dipendente valutando legittimi i criteri selettivi applicati.

Il lavoratore  ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che la clausola sociale diretta a salvaguardare la continuità occupazionale in caso di cambio di gestione dell'appalto non comporta un obbligo assoluto, automatico e incondizionato di riassorbimento di tutto il personale dell'appaltatore uscente. Al contrario, l'operatività del vincolo di assunzione richiede una verifica sulla permanenza oggettiva delle medesime prestazioni e del relativo fabbisogno organizzativo. Nel caso di specie, a seguito di un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali, il transito immediato era stato circoscritto al contingente di personale strettamente necessario e stabilmente addetto ai servizi oggetto del nuovo assetto organizzativo, con inclusione in una lista di riserva per le posizioni meramente sostitutive.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore escluso da assunzione presso azienda speciale contesta la decisione. Corte d'Appello e Cassazione rigettano il ricorso, confermando legittimità dei criteri selettivi e assenza di obbligo automatico di riassorbimento.