
Il Fatto
Una professionista, in proprio e quale legale rappresentante di uno studio associato, impugnava la decisione d'appello che aveva qualificato come cessione d'azienda l'adesione di un professionista alla predetta associazione professionale. Di conseguenza, lo studio associato era stato condannato al pagamento del TFR e dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore di una dipendente, anche per il periodo lavorativo svolto antecedentemente al trasferimento alle dipendenze del singolo professionista.
Il professionista ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte osserva che la disciplina sul trasferimento d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c. è applicabile anche agli studi professionali tutte le volte in cui, al profilo strettamente intellettuale dell'attività svolta, si affianchi un'organizzazione di mezzi, strutture e dipendenti tale da sovrastare la mera attività personale del titolare. La corte chiarisce che la configurabilità del trasferimento richiede il concorso di un requisito oggettivo (la continuità dell'entità economica organizzata) e di uno soggettivo (la sostituzione del titolare). Nel caso di specie, l'accertamento del giudice di merito è stato ritenuto congruo e incensurabile, avendo valorizzato indici inequivocabili di continuità del rapporto di lavoro e di successione nel debito, quali l'assenza di un atto risolutivo formale, le comunicazioni al Centro per l'impiego e la diretta annotazione del TFR maturato nei modelli fiscali (CUD) dello studio associato.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati