Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 657

di Benedetta Cargnel | 24 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 657

Il Fatto

Una professionista, in proprio e quale legale rappresentante di uno studio associato, impugnava la decisione d'appello che aveva qualificato come cessione d'azienda l'adesione di un professionista alla predetta associazione professionale. Di conseguenza, lo studio associato era stato condannato al pagamento del TFR e dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore di una dipendente, anche per il periodo lavorativo svolto antecedentemente al trasferimento alle dipendenze del singolo professionista.

Il professionista ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte osserva che la disciplina sul trasferimento d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c. è applicabile anche agli studi professionali tutte le volte in cui, al profilo strettamente intellettuale dell'attività svolta, si affianchi un'organizzazione di mezzi, strutture e dipendenti tale da sovrastare la mera attività personale del titolare. La corte chiarisce che la configurabilità del trasferimento richiede il concorso di un requisito oggettivo (la continuità dell'entità economica organizzata) e di uno soggettivo (la sostituzione del titolare). Nel caso di specie, l'accertamento del giudice di merito è stato ritenuto congruo e incensurabile, avendo valorizzato indici inequivocabili di continuità del rapporto di lavoro e di successione nel debito, quali l'assenza di un atto risolutivo formale, le comunicazioni al Centro per l'impiego e la diretta annotazione del TFR maturato nei modelli fiscali (CUD) dello studio associato.

La Corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte conferma che la disciplina sul trasferimento d'azienda si applica agli studi professionali se vi è un'organizzazione di mezzi e dipendenti. Nel caso specifico, rigetta il ricorso per continuità del rapporto di lavoro.