
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di una società in forza di un trasferimento di azienda.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l'azione del lavoratore volta a far accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta ai termini di decadenza previsti per l'impugnazione dei provvedimenti datoriali. Inoltre, il licenziamento intimato dal cedente dopo il passaggio del rapporto è da considerarsi privo di effetti e non deve essere impugnato in alcun termine, essendo finalizzata la domanda solo a far valere l'effettività del trasferimento ex art. 2112 c.c.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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