
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione con la determinazione della quota a secondo quanto previsto dall’art. 10 della Legge n. 12 del 1973.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione, sostenendo l’inapplicabilità della clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell'art. 10 perché ritenuta norma transitoria non applicabile alla fattispecie.
Il Diritto
La corte osserva che la clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell'art. 10 della Legge n. 12 del 1973 non ha natura transitoria, non essendo prevista una scadenza per la sua applicazione, ed è norma sostanziale che individua una delle modalità alternative di calcolo della pensione di vecchiaia. La ratio della disposizione tende a salvaguardare la posizione del lavoratore disponendo l’applicazione del previgente e più favorevole criterio del D.P.R. n. 758 del 1968, che tiene conto dell’intero periodo di iscrizione all'ente, qualora i criteri della nuova disciplina risultino meno favorevoli. Il richiamo alla normativa precedente fa sì che questa continui a operare per tutto il tempo di operatività della Legge n. 12 del 1973, e con preferenza su questa, se più favorevole al lavoratore. Il principio del pro-rata risulta inoltre salvaguardato dalla suddivisione della pensione in quote in base alla normativa vigente nei vari periodi di versamento dei contributi.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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