
Il Fatto
Alcuni lavoratore adivano il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, a fronte dell’allegazione da parte del lavoratore di un demansionamento o di una dequalificazione professionale riconducibile all’inesatto adempimento degli obblighi di cui all’art. 2103 c.c., grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione. In particolare, la parte datoriale deve dimostrare di aver assegnato al dipendente mansioni proprie della categoria di appartenenza o comunque riconducibili a essa in misura prevalente, rimanendo l’adibizione a compiti inferiori una scelta meramente marginale o occasionale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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