Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 657

di Benedetta Cargnel | 24 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 657

Il Fatto

Alcuni lavoratore adivano il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, a fronte dell’allegazione da parte del lavoratore di un demansionamento o di una dequalificazione professionale riconducibile all’inesatto adempimento degli obblighi di cui all’art. 2103 c.c., grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione. In particolare, la parte datoriale deve dimostrare di aver assegnato al dipendente mansioni proprie della categoria di appartenenza o comunque riconducibili a essa in misura prevalente, rimanendo l’adibizione a compiti inferiori una scelta meramente marginale o occasionale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello ha accolto la domanda di risarcimento per demansionamento, rigettando il ricorso del datore di lavoro. La corte ha stabilito che spetta al datore provare l'esatto adempimento delle mansioni contrattuali.