
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per essersi reso irreperibile in occasione di tre visite mediche di controllo domiciliare disposte da INPS.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che per due degli accessi i verbali presentavano diciture ambivalenti circa l’individuazione del’ indirizzo mentre per il terzo accesso l’assenza dal domicilio senza preventiva comunicazione per effettuare una seduta fisioterapica costituiva una violazione degli obblighi informativi punibile dal contratto collettivo applicato con sanzioni meramente conservative.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l interpretazione dei verbali di accesso redatti dai medici fiscali costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, ove sorretta da motivazione logica e coerente.
La corte chiarisce inoltre che l’efficacia di piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e non si estende alle espressioni valutative o intrinsecamente ambigue. Quanto all’onere della prova in tema di licenziamento disciplinare spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza della giusta causa mentre la mancanza di preventiva informazione sull’allontanamento dal domicilio per sottoporsi a trattamenti sanitari legittima il giudice a sussumere la condotta nelle previsioni contrattuali che contemplano misure conservative con conseguente illegittimità della sanzione espulsiva.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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