
Il Fatto
Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per far dichiarare la nullità o l’inefficacia del contratto di cessione di ramo d azienda in forza del quale erano passati alle dipendenze della società cessionaria, deducendo la mancanza dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale della struttura ceduta.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava tale decisione, rilevando che l’oggetto del trasferimento era costituito da un insieme organizzato di beni e personale, dotato di autonomia operativa e nel quale assumevano rilievo prevalente le competenze tecniche dei lavoratori rispetto ai beni materiali.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che ai fini del trasferimento previsto dall’art. 2112 c.c., la motivazione della sentenza di appello può legittimamente essere resa per relationem mediante il richiamo a precedenti specifici che abbiano deciso questioni identiche, purché sia identificabile un percorso argomentativo esaustivo.
La corte ricorda che la configurazione dell’autonomia funzionale e operativa di un ramo aziendale può riguardare anche una singola attività, quale la prestazione di servizi di assistenza tecnica da remoto e on site, e che nei settori dematerializzati ad alta tecnologia il legame organizzativo tra il personale e le competenze possedute è idoneo a integrare i requisiti di legge, a nulla rilevando la temporanea condivisione di servizi informatici accessori.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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