
Il Fatto
Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per far dichiarare la nullità della cessione dei loro contratti di lavoro, effettuata nell'ambito di un trasferimento di un ramo d'azienda, e per ottenere la prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società cedente.
Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’Appello riformava la decisione, rilevando che il ramo ceduto era privo di autonomia funzionale poiché tutti i beni strumentali, le infrastrutture tecnologiche, i software e i servizi amministrativi e logistici erano rimasti in capo alla società cedente e messi a disposizione della cessionaria tramite contratti di servizio.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l'elemento costitutivo del trasferimento del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. consiste nell'autonomia funzionale della frazione ceduta, intesa come capacità della stessa di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi già al momento dello scorporo. Tale autonomia deve preesistere al trasferimento e deve consentire lo svolgimento del servizio o della funzione in modo autonomo rispetto al cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. Poiché i giudici di merito hanno accertato che il personale trasferito non era in grado di operare autonomamente in ragione della totale dipendenza dai beni e dalle strutture rimaste in capo alla cedente e gestite tramite contratti di service, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. deve considerarsi correttamente esclusa.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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