Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 656

di Benedetta Cargnel | 17 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 656

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato dal datore di lavoro.

Il Tribunale e la Corte d’Appello inammissibile il  l'impugnazione giudiziale per intervenuto decorso del termine di decadenza, rilevando che la prima comunicazione stragiudiziale era stata sottoscritta dal solo difensore in assenza di una pregressa procura scritta o di una successiva ratifica da parte del dipendente. Veniva inoltre ritenuta inefficace una seconda missiva poiché la documentazione prodotta non attestava il rispetto delle formalità di consegna e di avviso di giacenza previste dai regolamenti postali.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il datore di lavoro può legittimamente contestare in giudizio l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale firmata esclusivamente dal difensore, gravando sul lavoratore l'onere di dimostrare la validità dell'atto mediante la prova dell'anteriorità della procura scritta o di una successiva ratifica. Inoltre, per il perfezionamento delle comunicazioni spedite tramite servizio postale, è necessario fornire la prova certa del compimento di tutte le formalità di consegna e giacenza previste dalla disciplina di riferimento, non potendo il mero tracciamento informatico o l'invio della corrispondenza supplire alla mancanza di indicazioni specifiche sull'iter di recapito al destinatario.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione rigetta il ricorso di un lavoratore contro il licenziamento, poiché la sua impugnativa stragiudiziale era firmata solo dal difensore senza procura e le comunicazioni postali non rispettavano le formalità.