
Il Fatto
Una società proponeva opposizione contro due avvisi di addebito notificati da INPS per il recupero di agevolazioni contributive indebitamente fruite a seguito del riscontro di un’irregolarità nei versamenti che la società non aveva sanato entro il termine di quindici giorni fissato con apposito invito a regolarizzare, determinando quindi l’emissione di un DURC negativo.
La Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e la società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 , la regolarità contributiva dell’impresa e la conseguente legittima fruizione degli sgravi previdenziali sono subordinate al costante e corretto adempimento degli obblighi di versamento. Qualora gli enti previdenziali riscontrino delle inadempienze ed avviino lo speciale procedimento dell’invito alla regolarizzazione, l’impresa può evitare gli effetti ostativi e il rilascio di un DURC negativo esclusivamente provvedendo a sanare l intera morosità entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dell’avviso. Tale termine costituisce un procedimento di natura eccezionale che non può essere derogato o sostituito da istanze di rateizzazione presentate tardivamente rispetto alla scadenza del predetto invito quindicinale, risultando irrilevante che la dilazione sia stata accordata nei più ampi termini previsti per l’opposizione ordinaria ai titoli esecutivi. Una volta consolidatosi il DURC negativo per omessa tempestiva sanatoria, l’istituto previdenziale è pienamente legittimato a richiedere la restituzione di tutti i benefici contributivi goduti nel periodo di accertata irregolarità.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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