
Il Fatto
Un medico specialista titolare di un incarico di collaborazione libero professionale con un’associazione con natura di ente di diritto pubblico internazionale adiva il Tribunale per accertare l’obbligo della committente al versamento dei contributi previdenziali in suo favore presso il fondo speciale dell’ente di previdenza dei medici.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione rilevando che i centri gestiti dall’associazione erogavano prestazioni in convenzione con il servizio sanitario nazionale ed erano equiparati agli enti pubblici ospedalieri con estensione dell’obbligo contributivo anche ai medici legati da rapporti libero professionali.
L’associazione ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che le strutture sanitarie gestite dall’associazione, pur avendo questa natura di ente di diritto pubblico internazionale, sono equiparate ai fini previdenziali alle strutture sanitarie pubbliche italiane in virtù del sistema di integrazione con il servizio sanitario nazionale. Tuttavia il Regolamento dell’ente previdenziale prevede che al fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici operanti negli ambulatori degli istituti del servizio sanitario o di altri istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto recepiscano le norme dell’accordo collettivo nazionale unico di cui all’art. 48 della Legge n. 833 del 1978. Pertanto, l’espressione rapporto professionale contenuta nella disciplina regolamentare deve essere intesa in senso rigoroso limitando l’obbligo previdenziale alle sole prestazioni riconducibili al regime di convenzionamento. Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo contributivo non è dunque sufficiente che l’ente datore di lavoro operi in convenzione con il servizio sanitario nazionale ma è necessario accertare che i singoli accordi con i professionisti recepiscano la disciplina dell’accordo collettivo nazionale o che se ne verifichi in concreto l’applicazione.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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