
Il Fatto
Un gruppo di lavoratori del pubblico impiego adiva il Tribunale per ottenere l'accertamento del diritto alla stabilizzazione in virtù di una procedura selettiva indetta da un'azienda ospedaliera e, in subordine, il risarcimento del danno per l'illegittima e abusiva reiterazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il Tribunale accoglieva la domanda di stabilizzazione per alcuni e rigettava la pretesa risarcitoria ritenendola alternativa, mentre per i restanti lavoratori privi dei requisiti per la stabilizzazione, riconosceva un'indennità risarcitoria onnicomprensiva.
La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione: rigettava la domanda di stabilizzazione per carenza dell'anzianità richiesta dall'avviso e revocava il risarcimento del danno nei confronti di tutti gli altri sul presupposto che nessuna di esse avesse superato il limite temporale complessivo di trentasei mesi nella sequenza dei contratti a termine.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 non esclude il diritto del dipendente al risarcimento del danno c.d. euro-unitario qualora abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto. Tale tutela risarcitoria, da liquidarsi nella misura onnicomprensiva prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 183 del 2010, sorge per il solo fatto dell'abusiva reiterazione di plurimi contratti a termine stipulati in violazione dei criteri di temporaneità ed eccezionalità o privi di idonea clausola giustificativa. Di conseguenza, il diritto all'indennizzo prescinde dal raggiungimento del requisito dei trentasei mesi di durata complessiva del rapporto, poiché la carenza di ragioni oggettive rende i contratti a termine ugualmente illegittimi e abusivi a prescindere dalla loro estensione cronologica.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte pertanto accoglie il ricorso.

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