
Il Fatto
Un gruppo di lavoratori adiva il giudice del lavoro per far qualificare un processo di reinternalizzazione di alcuni servizi di amministrazione del personale quale retrocessione di un ramo d'azienda, con conseguente diritto alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società committente.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando che l'operazione contrattuale non aveva comportato il passaggio di beni, dotazioni informatiche o personale, ma costituiva una parziale rimodulazione dell'appalto di servizi in outsourcing.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che ai fini della configurabilità del trasferimento di un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della Direttiva 2001/23/CE costituisce elemento essenziale l'autonomia funzionale della frazione ceduta, intesa come capacità di un complesso organizzato di beni e persone di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi e di preesistere allo scorporo. Tale presupposto deve considerarsi escluso qualora la reinternalizzazione di attività precedentemente affidate all'esterno avvenga in modo parziale e senza il contestuale trasferimento di una struttura unitaria di strumenti e lavoratori, risolvendosi in una mera rimodulazione dei rapporti di appalto.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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