Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 656

di Benedetta Cargnel | 17 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 656

Il Fatto

Una società proponeva opposizione contro un avviso di addebito notificato da INPS per il recupero di agevolazioni contributive indebitamente fruite. La pretesa dell’istituto previdenziale scaturiva dall’omessa e tardiva trasmissione delle comunicazioni obbligatorie UNIEMENS relative a diversi mesi, protrattasi anche oltre il termine di quindici giorni assegnato con l’invito a regolarizzare.

Il Tribunale accoglieva l opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo che il ritardo o la mancanza delle denunce configurasse una mera irregolarità formale e che, in assenza di omissioni nel pagamento materiale dei contributi dovuti, non potesse dichiararsi la decadenza dai benefici previdenziali.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, ai sensi dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296 del 2006, la fruizione dei benefici normativi e contributivi e rigorosamente subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva. Il concetto di regolarità contributiva è più ampio rispetto a quello di mero adempimento dell’obbligazione previdenziale, poiché rimanda alla complessiva virtuosità del contribuente, la quale richiede non solo il versamento materiale delle somme ma anche il tempestivo assolvimento degli obblighi dichiarativi. La trasmissione corretta e completa dei modelli UNIEMENS non costituisce dunque  un adempimento meramente formale, bensì un requisito sostanziale, in quanto unico strumento idoneo a consentire all’ente previdenziale il controllo in tempo reale sulla riferibilità e sull’esattezza dei versamenti eseguiti.

Pertanto, l’omesso o tardivo inoltro di tali denunce, ove non sanato nel termine perentorio di quindici giorni concesso con l’invito alla regolarizzazione, preclude l attestazione del DURC regolare e comporta la revoca degli sgravi, risultando del tutto irrilevante che l’azienda abbia materialmente corrisposto le somme.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'omessa o tardiva trasmissione dei modelli UNIEMENS preclude la regolarità contributiva e comporta la revoca degli sgravi, indipendentemente dal pagamento materiale dei contributi.