Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 656

di Benedetta Cargnel | 17 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 656

Il Fatto

Una società proponeva opposizione contro un avviso di addebito notificato da INPS per il recupero di sgravi contributivi indebitamente fruiti. a seguito del riscontro di irregolarità nei versamenti.

Il Tribunale accoglieva l opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo che INPS non potesse procedere alla revoca retroattiva delle agevolazioni godute prima della verifica dell’omissione, dovendo limitare la decadenza al solo periodo successivo.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che il possesso del DURC non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità, con la conseguenza che la titolarità della certificazione non osta al recupero da parte dell’INPS di sgravi che risultino indebitamente fruiti. Pertanto, l’accertamento di un inadempimento anche in una sola frazione temporale fa venire meno il diritto agli sgravi per l’intero arco cronologico coperto dal titolo, legittimando l’ente previdenziale a richiederne la restituzione integrale, senza che ciò configuri una violazione del principio di irretroattività. La corte rileva infine che gli adempimenti tardivi eseguiti oltre il termine quindicinale concesso per la regolarizzazione restano privi di qualsiasi efficacia sanante.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che il possesso del DURC non dimostra la regolarità contributiva e che l'ente può richiedere la restituzione integrale degli sgravi indebitamente fruiti.