Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 655

di Benedetta Cargnel | 10 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 655

Il Fatto

Alcuni medici in regime di convenzione con un'azienda sanitaria locale adivano il Tribunale per ottenere la retribuzione del tempo impiegato per la vestizione e la svestizione della divisa (c.d. tempo tuta), nonché il risarcimento del danno per aver dovuto provvedere in autonomia al lavaggio e alla stiratura degli indumenti.

 Il Tribunale respingeva la domanda, ma la Corte d’Appello riformava la decisione, parificando la posizione dei medici a quella del personale infermieristico subordinato e accogliendo le richieste con una liquidazione equitativa.

L'azienda sanitaria ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il rapporto di lavoro dei medici operanti in regime di convenzione con le aziende sanitarie ha natura privatistica di lavoro autonomo-professionale con i connotati della parasubordinazione, esulando dall'ambito del pubblico impiego. Ne consegue l'inapplicabilità a tale rapporto delle tutele e delle disposizioni che presuppongono la natura subordinata della prestazione, comprese le regole del comparto sanità sul riconoscimento del c.d. tempo tuta. Nel lavoro autonomo coordinato e continuativo, infatti, il servizio non può che coincidere con il tempo in cui l'opera viene concretamente resa e il trattamento economico deve restare unicamente ancorato a quanto stabilito dagli specifici accordi collettivi nazionali e regionali, senza possibilità per il giudice di estendere istituti dettati per il lavoro dipendente. La corte rileva inoltre che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto provati per presunzioni lo svolgimento e i tempi delle attività di vestizione e lavaggio al di fuori del turno sulla base di mere congetture e in violazione dell'art. 2729 c.c., mancando l'individuazione di indizi storici concreti dotati di gravità, precisione e concordanza.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha stabilito che i medici in convenzione con le ASL sono lavoratori autonomi, escludendo il riconoscimento del tempo tuta e il risarcimento per lavaggio e stiratura degli indumenti.