Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 655

di Benedetta Cargnel | 10 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 655

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per accertare lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno nell'ultimo anno di servizio, in virtù di un accordo scritto e della ricezione di buste paga parametrate sul full time. Il datore di lavoro si opponeva deducendo che tale orario non era mai stato osservato e che l'emissione dei cedolini con orario pieno era dipesa da un mero errore del professionista incaricato della gestione del personale, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle somme pagate in eccedenza.

Il Tribunale accoglieva la domanda della lavoratrice, ma la Corte d’Appello riformava la decisione, rigettando le pretese del lavoratore, che quindi ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale a sfavore del datore di lavoro e possiede piena efficacia di prova legale circa le indicazioni ivi contenute, purché queste siano chiare e non contraddittorie. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2732 c.c., l'efficacia della confessione può essere invalidata qualora il confitente dimostri la non veridicità della dichiarazione e che la stessa sia stata determinata da un errore di fatto. Poiché i giudici di merito hanno accertato, con congruo e insindacabile apprezzamento, che l'elaborazione dei cedolini a tempo pieno era derivata da un errore materiale dello studio di consulenza, l'efficacia legale della confessione stragiudiziale deve ritenersi validamente superata.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore cita datore per rapporto a tempo pieno, Tribunale accoglie domanda. Corte d’Appello rigetta, confermata dalla Cassazione che valida errore materiale nelle buste paga.