
Il Fatto
Un pensionato adiva il Tribunale per ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, con l'esclusione di alcune settimane di contribuzione da lavoro autonomo e il computo dei soli contributi accreditati come lavoratore dipendente entro il limite massimo di legge, chiedendo la condanna dell'istituto previdenziale al pagamento delle differenze maturate.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello riformava la decisione, accogliendo l'eccezione di decadenza triennale sollevata dall'INPS e ritenendo che il ritardo nel deposito del ricorso giudiziale determinasse la perdita totale del diritto al ricalcolo.
Il pensionato ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, in tema di controversie previdenziali concernenti la misura di un trattamento pensionistico parzialmente già riconosciuto, la decadenza triennale prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 non ha un effetto estintivo tombale sul diritto in sé considerato. Per tale tipologia di prestazioni periodiche trova infatti applicazione il principio della decadenza mobile, in forza del quale l'infruttuoso decorso del termine triennale, che può essere impedito solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria e non dalla domanda amministrativa, travolge unicamente le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio anteriore alla domanda giudiziale, lasciando impregiudicato il diritto alla riliquidazione dei ratei successivi.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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