
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di vecchiaia, avanzata ai sensi del regime eccezionale di cui all'art. 24, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello in riforma la rigettava, ritenendo che il requisito contributivo minimo dei 20 anni dovesse essere maturato con esclusivo riferimento al fondo di previdenza lavoratori dipendenti, escludendo i contributi da lavoro autonomo.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la disposizione normativa in esame utilizza l’espressione ampia di anzianità contributiva senza alcuna ulteriore specificazione o limitazione. Pertanto, in assenza di divieti espressi, il requisito contributivo minimo non deve necessariamente risultare integrato in via esclusiva in conseguenza di rapporti di lavoro dipendente, ben potendo l'interessato cumulare periodi assicurativi relativi a diverse gestioni all'interno dello stesso sistema assicurativo dell'assicurazione generale obbligatoria, in ossequio al principio dell'unità del rapporto previdenziale.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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