Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 655

di Benedetta Cargnel | 10 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 655

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per ottenere somme corrispondenti alle indennità di mobilità maturate dalla data del licenziamento, con esclusione dei periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione individuati per ognuno.

La Corte d’Appello, in parziale riforma, accoglieva la domanda e condannava INPS al pagamento.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che dall'accertamento del diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità non può scaturire implicitamente il diritto a percepire la relativa indennità. Tale prestazione previdenziale non sorge in via automatica, ma presuppone necessariamente la presentazione di un'apposita domanda amministrativa all'istituto entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge. La preventiva presentazione della domanda costituisce una condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e tale difetto non può essere sanato dalla presentazione di una domanda concernente una prestazione diversa, come quella di disoccupazione. Nel caso di specie, i lavoratori non avevano adempiuto all'onere di allegare e provare la presentazione della specifica domanda volta all'ottenimento dell'indennità di mobilità.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello aveva condannato l'INPS a pagare le indennità di mobilità ai lavoratori. Tuttavia, la Cassazione ha respinto il ricorso, poiché i lavoratori non avevano presentato la domanda amministrativa per ottenere tale indennità.