Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 655

di Benedetta Cargnel | 10 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 655

Il Fatto

Un lavoratore proponeva opposizione avverso un avviso di addebito notificato da INPS per il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all’anno 2009.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda del contribuente, dichiarando prescritto il credito dell’istituto.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi stessi, assumendo rilievo anche l’eventuale differimento degli stessi termini stabilito per legge. In particolare, il differimento del termine di pagamento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 concerne la totalità dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dal fatto che essi vi siano concretamente assoggettati o che abbiano optato per un diverso regime d imposizione fiscale come quello dei minimi. Nel caso di specie, individuata la scadenza del termine secondo questo rilievo,, la notifica dell’atto interruttivo operata dall’istituto entro il quinquennio risulta tempestiva.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, incluso eventuali differimenti legali.