
Il Fatto
Un dirigente medico in servizio presso un ospedale agiva in via monitoria per ottenere la corresponsione del trattamento di fine rapporto illegittimamente trattenuto dal datore di lavoro a titolo di ripetizione di indebito. L'azienda ospedaliera si opponeva alla domanda e proponeva riconvenzionale per la restituzione delle indennità di esclusività e di posizione percepite dal medico in costanza di un rapporto lavorativo extramurario non autorizzato.
Il Tribunale revocava il Decreto ingiuntivo per intervenuto pagamento del TFR e rigettava la riconvenzionale, ma la Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, condannando il medico alla restituzione delle somme percepite.
Il dirigente medico ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la disciplina dettata per l’impiego pubblico contrattualizzato in materia di esclusività dei dirigenti medici e di attività libero-professionale intramuraria si applica anche agli ospedali inseriti nel servizio sanitario nazionale. Lo svolgimento di attività libero-professionale continuativa in regime extramurario e in assenza di autorizzazione configura una palese violazione dell'obbligo di esclusività, determinando il venir meno del titolo giustificativo per l'erogazione dei relativi compensi previsti dalla contrattazione collettiva. In forza del principio di corrispettività, le somme percepite a titolo di indennità di esclusività e di maggiorazione della retribuzione di posizione restano prive di causa e devono essere restituite, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro non avesse predisposto le condizioni strutturali o i moduli necessari per l'intramoenia, inadempimento che avrebbe potuto giustificare solo una distinta azione risarcitoria.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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