Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 26 giugno 2026, n. 653

di Benedetta Cargnel | 26 Giugno 2026
Rassegna di Giurisprudenza 26 giugno 2026, n. 653

Il Fatto

Una società per azioni a partecipazione pubblica proponeva opposizione ad alcuni avvisi di addebito notificati da INPS per il pagamento di contributi previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari.

La Corte d’Appello dichiarava l’inefficacia degli avvisi limitatamente agli importi per assegni familiari, confermando nel resto la pretesa contributiva.

La società ricorreva per cassazione

Il Diritto

La corte osserva che l’affidamento della gestione dell’edilizia residenziale pubblica a società partecipate dagli enti locali non muta la natura giuridica privata delle stesse in ordine agli obblighi previdenziali. Tali società sono conseguentemente obbligate al versamento della contribuzione c.d. minore, compresi i contributi per malattia, maternità e assegni familiari, non ricorrendo i presupposti per l’esenzione e assumendo rilievo il passaggio del personale dal regime pubblicistico a quello privatistico. La corte rileva tuttavia che, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dal datore di lavoro, grava su INPS l’onere di provare ai sensi dell art. 2697 del Codice civile non solo l'an ma anche l'esatto quantum delle ragioni creditorie, profilo che la corte di merito ha omesso di verificare.

La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione conferma l'obbligo delle società partecipate di versare contributi previdenziali, ma rileva che l'INPS deve provare l'esatto ammontare dei crediti.