
Il Fatto
Una società per azioni a partecipazione pubblica proponeva opposizione ad alcuni avvisi di addebito notificati da INPS per il pagamento di contributi previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari.
La Corte d’Appello dichiarava l’inefficacia degli avvisi limitatamente agli importi per assegni familiari, confermando nel resto la pretesa contributiva.
La società ricorreva per cassazione
Il Diritto
La corte osserva che l’affidamento della gestione dell’edilizia residenziale pubblica a società partecipate dagli enti locali non muta la natura giuridica privata delle stesse in ordine agli obblighi previdenziali. Tali società sono conseguentemente obbligate al versamento della contribuzione c.d. minore, compresi i contributi per malattia, maternità e assegni familiari, non ricorrendo i presupposti per l’esenzione e assumendo rilievo il passaggio del personale dal regime pubblicistico a quello privatistico. La corte rileva tuttavia che, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dal datore di lavoro, grava su INPS l’onere di provare ai sensi dell art. 2697 del Codice civile non solo l'an ma anche l'esatto quantum delle ragioni creditorie, profilo che la corte di merito ha omesso di verificare.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.

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