
Il Fatto
Gli eredi di un dipendente pubblico deceduto adivano il Tribunale nei confronti dell'ente datore di lavoro per ottenere l'equo indennizzo e la pensione privilegiata, sul presupposto che il decesso fosse dipeso da causa di servizio.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla pensione privilegiata (in favore della Corte dei conti), accogliendo invece nel merito la domanda di equo indennizzo.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte conferma che le controversie per l'ottenimento dell'equo indennizzo spettano alla giurisdizione del giudice che ha la cognizione sul rapporto di lavoro (nella specie, il giudice Ordinario), poiché tale beneficio trova titolo diretto nel rapporto di impiego e non in un rapporto previdenziale autonomo. Al contrario, la domanda di pensione privilegiata appartiene per materia alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
La corte osserva poi che , se il giudice di primo grado ha deciso la causa nel merito (pronunciando sia sull'equo indennizzo che sulla pensione) e nessuna delle parti ha espressamente contestato la giurisdizione con un apposito motivo di gravame, sulla giurisdizione si forma il giudicato implicito. Di conseguenza, il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, poiché la forza del giudicato prevale anche sull'astratta correttezza della regola di riparto.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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