
Il Fatto
Una società proponeva opposizione a una cartella di pagamento emessa da INPS, avente ad oggetto la Corte d’Appello, in sede di rinvio, rigettava l'opposizione della società con riferimento all'intera matricola debitoria del novembre 2008.
La società ricorreva nuovamente per cassazione.
Il Diritto
La corte conferma che in materia di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza configura la diversità dei rapporti giuridici, impedendo che il giudicato formatosi su un'annualità si estenda automaticamente a quelle successive.
La corte rileva poi INPS, nel precedente giudizio di legittimità, aveva impugnato la sentenza d'appello limitatamente alla parte relativa alla contribuzione per maternità, determinando il passaggio in giudicato della statuizione di non debenza della contribuzione per malattia. La Corte d’Appello in sede di rinvio, pur avendo compreso il perimetro del giudizio, ha erroneamente esteso la condanna a tutti i contributi della matricola di novembre 2008 (comprensiva della quota malattia), pronunciando su una materia ormai coperta da giudicato interno e in assenza di una domanda del creditore. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.

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