
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli in forma orale per mancato superamento del periodo di prova, deducendo l'assenza di un simile patto scritto.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda del lavoratore.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, nel processo del lavoro, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per mancata richiesta di spostamento dell'udienza non preclude al giudice di valutare i medesimi fatti sotto forma di eccezione riconvenzionale, qualora siano diretti esclusivamente a ottenere il rigetto della pretesa avversaria come fatti impeditivi o estintivi. La corte rileva inoltre che spetta al giudice di merito apprezzare l'esistenza e il valore di una condotta di non contestazione e che tale accertamento è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio assoluto di motivazione. Nel caso di specie, la mancata contestazione delle false dichiarazioni fornite al momento dell'assunzione rende pacifico il vizio del consenso per dolo, escludendo l'idoneità del contratto a costituire fonte di obbligazioni e rendendo infondata la domanda di risarcimento del danno da inadempimento.
La corte rigetta il ricorso.

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