Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 649

di Benedetta Cargnel | 29 Maggio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 649

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli in forma orale per mancato superamento del periodo di prova, deducendo l'assenza di un simile patto scritto.

La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda del lavoratore.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, nel processo del lavoro, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per mancata richiesta di spostamento dell'udienza non preclude al giudice di valutare i medesimi fatti sotto forma di eccezione riconvenzionale, qualora siano diretti esclusivamente a ottenere il rigetto della pretesa avversaria come fatti impeditivi o estintivi. La corte rileva inoltre che spetta al giudice di merito apprezzare l'esistenza e il valore di una condotta di non contestazione e che tale accertamento è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio assoluto di motivazione. Nel caso di specie, la mancata contestazione delle false dichiarazioni fornite al momento dell'assunzione rende pacifico il vizio del consenso per dolo, escludendo l'idoneità del contratto a costituire fonte di obbligazioni e rendendo infondata la domanda di risarcimento del danno da inadempimento.

La corte rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore licenziato oralmente per mancato superamento prova impugna. Corte d’Appello respinge, Cassazione conferma. Domanda di risarcimento rigettata per dolo nel consenso.