
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli per aver svolto un'attività extralavorativa non autorizzata.
Il Tribunale e la Corte d’Appello, respingevano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte osserva che il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento disciplinare se l'autonomia collettiva prevede per quella specifica infrazione sanzioni meramente conservative. Tuttavia, l'attività di sussunzione svolta dal giudice di merito non trasmoda nel giudizio di proporzionalità quando si accerti che la condotta esorbiti, per caratteristiche e gravità, dal perimetro delle tutele conservative. Nel caso in esame, lo svolgimento continuativo per circa tre anni di una seconda attività non autorizzata in orario lavorativo, con l'utilizzo di mezzi aziendali e la conseguente sottrazione di energie all'impresa, integra una grave e reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede. Tale condotta crea un potenziale conflitto di interessi significante l'incapacità del dipendente di separare gli affari privati dai doveri contrattuali, arrecando un forte pregiudizio che legittima il recesso in tronco.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.

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